PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione all'apertura della casa da gioco).

      1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è data facoltà alla regione siciliana di autorizzare l'apertura di una casa da gioco nel comune di Taormina.
      2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della Regione siciliana, previa richiesta del sindaco del comune di Taormina e del presidente della provincia di Messina.
      3. L'autorizzazione è concessa per non più di venti anni ed è rinnovabile.

Art. 2.
(Regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco).

      1. La Regione siciliana, in conformità al proprio ordinamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere:

          a) le disposizioni atte a garantire la tutela dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, contemplando l'assoluto divieto di accesso per i minori e per tutti i soggetti che si trovano in specifiche condizioni soggettive ostative;

          b) la registrazione delle presenze per altre categorie di soggetti da individuare;

          c) la specie e i tipi di giochi che possono essere autorizzati; è comunque ammesso il gioco con slot-machine;

 

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          d) i giorni di chiusura e gli orari di apertura;

          e) le opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

          f) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee ad assicurare la regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività che vi si svolgono.

Art. 3.
(Titolarità dell'esercizio della casa da gioco).

      1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune di Taormina.
      2. L'esercizio può essere gestito dal comune di Taormina, direttamente, attraverso un'azienda municipalizzata, o per mezzo di una società mista a prevalenza di capitale pubblico, ovvero attraverso una società che gestisca l'esercizio in regime di concessione.
      3. Il comune di Taormina, con propria deliberazione, disciplina:

          a) le modalità dell'eventuale concessione a terzi della gestione della casa da gioco;

          b) le garanzie per l'eventuale relativo appalto e le debite cauzioni;

          c) le qualità morali e le condizioni economiche che devono offrire il concessionario ed il personale addetto;

          d) le disposizioni per il regolare versamento alle amministrazioni indicate all'articolo 4 degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli;

          e) la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo di risarcimento dei danni o di indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste dalla concessione medesima.

 

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Art. 4.
(Ripartizione dei proventi e vincoli di destinazione).

      1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

          a) il 50 per cento al comune di Taormina, con obbligo di destinazione alle attività connesse allo sviluppo turistico ed in particolare alla ricettività alberghiera, ai trasporti, alla promozione turistica e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e delle attività economiche tradizionali del territorio;

          b) il 50 per cento alla Regione siciliana, con obbligo di destinazione:

              1) per il 30 per cento allo sviluppo e al miglioramento delle strutture turistiche e di trasporto, con particolare riguardo al completamento dei porti turistici dell'isola;

              2) per il 20 per cento con obbligo di destinazione alla stabilizzazione del lavoro precario e alla formazione e riconversione dei disoccupati della regione medesima.

Art. 5.
(Controllo dell'attività, sospensione dell'esercizio e revoca dell'autorizzazione).

      1. Il presidente della Regione siciliana in caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge o del regolamento di cui all'articolo 2 o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 4, nonché in caso di turbamento dell'ordine pubblico, può disporre l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco o, nei casi più gravi e nei casi di recidiva, la revoca dell'autorizzazione.
      2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte dei preposti agenti o funzionari, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.

 

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Art. 6.
(Vigilanza).

      1. Il concessionario o i soci della società concessionaria, gli amministratori, i membri del collegio sindacale, i direttori generali e tutto il personale comunque operante nella casa da gioco sono assoggettati alle norme di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Art. 7.
(Regime fiscale e norme per la trasparenza delle operazioni di cassa).

      1. Alla casa da gioco di Taormina si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni.
      2. Al servizio cassa della casa da gioco di Taormina si applicano le norme vigenti per imprese creditizie al fine di prevenire operazioni di riciclaggio di valori di provenienza illecita, ed in particolare il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.

Art. 8.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.